Il caso
La Procura impugnava l’atto di nascita di un minore, figlio di una coppia di donne, che aveva fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa all’estero, chiedendo la cancellazione dell’indicazione della madre intenzionale. La stessa coppia aveva già avuto una figlia, sempre tramite PMA all’estero, il cui atto di nascita non era stato oggetto di rettifica.
Il Tribunale di Lucca sollevava questioni di legittimità costituzionale, evidenziando come l’attuale disciplina impedisca al nato nell’ambito di un progetto di PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, pur in presenza del suo consenso alla pratica fecondativa e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
Si deve ricordare che la Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 32 del 2021, aveva rilevato una lacuna dell’ordinamento nella tutela del minore nato da PMA praticata da coppie di donne, evidenziando la necessità di garantire continuità affettiva e certezza giuridica dei legami, anche se non biologici, “al fine di conferire certezza alla costruzione dell’identità personale”.
Oggetto del giudizio
La questione si concentra unicamente sull’interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all’estero a vedersi riconosciuta la titolarità giuridica del rapporto con entrambe le donne che hanno scelto di divenire genitori. Per questo motivo, le censure sono state considerate riferibili al solo art. 8 della legge n. 40/2004.
Rimangono espressamente esclusi:
– Le condizioni di accesso alla PMA in Italia e i relativi divieti
– I profili legati alla gestazione per altri
Ammissibilità del ricorso e argomentazioni
La Corte, con sentenza del 22 maggio 2025, n. 68, ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, assorbendo gli ulteriori profili; in particolare, il mancato riconoscimento dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all’estero viola:
- l’art. 2 Cost., per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
- l’art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse;
- l’art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
Per giungere a questa conclusione, la Corte ha sviluppato i seguenti argomenti:
- Volontà procreativa e il consenso come fondamento della responsabilità genitoriale
La Corte afferma che, nell’ambito della PMA, il rapporto genitoriale può fondarsi sulla volontà procreativa, espressa tramite il consenso informato. Ne consegue che il minore ha diritto a essere riconosciuto figlio di chi ha voluto la sua nascita.
Il consenso prestato alla PMA costituisce il fondamento giuridico della responsabilità genitoriale, anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica. Questo principio è coerente con l’evoluzione normativa che ha sostituito la potestà con la responsabilità genitoriale e con l’art. 30 Cost., che attribuisce rilievo agli obblighi verso i figli.
2. Diritti del minore e doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale
La Corte evidenzia che dalla responsabilità genitoriale discende un insieme di doveri verso il minore – mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale – previsti dagli artt. 147 e 315-bis c.c.
A tali doveri corrispondono i diritti del figlio a ricevere cura e sostegno da entrambi i genitori, a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie.
3. Centralità dell’interesse del minore
L’ordinamento italiano ha progressivamente valorizzato la centralità dell’interesse del minore, anche quando la PMA non era ancora consentita. Ciò in relazione non solo ai diritti garantiti dagli artt. 30 e 31 Cost ma anche ai diritti che il minore vanta nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo con le relative responsabilità.
Nel caso di specie, secondo la Corte, l’interesse del minore è che sia affermata nei suoi confronti la titolarità di quell’insieme di doveri funzionali che l’ordinamento considera legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Unicità dello status di figlio
La Corte richiama il principio secondo cui tutti i figli devono avere lo stesso status giuridico, sancito dall’art. 315 c.c. e frutto delle riforme del 2012–2013. All’unicità dello stato di figlio si ricollega la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto, in quanto tale disposizione precludeva “loro l’acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori” (sentenza n. 33 del 2021).
5. Irrilevanza dell’orientamento sessuale nella valutazione dell’idoneità genitoriale:
La Corte esclude che l’omosessualità della coppia genitoriale possa costituire motivo per negare il riconoscimento. L’orientamento sessuale non incide sulla capacità educativa e affettiva, né esistono dati che provino effetti negativi sui minori cresciuti in contesti omogenitoriali. La genitorialità, anche in questo caso, va valutata solo in relazione all’interesse concreto del minore.
6. Necessità del riconoscimento originario dello status filiationis per garantire l’interesse del minore:
La Corte afferma che il miglior interesse del minore risiede nel vedersi riconosciuto fin dalla nascita come figlio di entrambe le donne che hanno condiviso il progetto genitoriale mediante PMA.
Questo riconoscimento deve essere automatico e immediato, senza dipendere da eventi successivi o dalla volontà mutevole degli adulti coinvolti, in particolare della madre intenzionale.
La Corte rileva che l’adozione in casi particolari (art. 44, l. n. 184/1983) è strutturalmente inidonea a garantire i diritti del minore, in quanto:
- È subordinata alla volontà dell’adottante.
- Richiede un procedimento lungo, oneroso e incerto.
- Produce effetti solo ex nunc, e non retroattivi.
- Nessuno strumento di tutela è accordato in capo al minore o alla madre biologica
- Inoltre, la Corte sottolinea che l’eventuale rifiuto della madre intenzionale di avviare la procedura sottrae il minore alla tutela che dovrebbe essere garantita sin dalla nascita.
Anche se recenti pronunce (Corte Cost. n. 79/2022 e Cass. n. 25436/2023) hanno migliorato l’efficacia dell’adozione non legittimante, permane un deficit strutturale di tutela: l’adozione non può sostituire il riconoscimento originario dello status filiationis.
7. Incertezza nello stato giuridico dei nati da PMA:
La Corte osserva che esiste una significativa eterogeneità nei comportamenti degli ufficiali riguardo all’iscrizione del nome della madre intenzionale, creando confusione e incertezza giuridica per i minori. Inoltre, anche se un ufficiale registra l’atto di nascita con entrambi i nomi, la possibilità di rettifiche future da parte del pubblico ministero mantiene una situazione di instabilità. Questa situazione espone i minori a rischi legati alla volontà mutevole degli adulti coinvolti, senza una tutela effettiva sin dalla nascita.
Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della l. n. 40/2004 nella parte in cui “non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”.
Scritto da avv. Sofia Tremolada
con il contributo della dott.ssa Annachiara Bonato